ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le modifiche introdotte al titolo V della parte seconda della Costituzione e in particolare all’articolo 117 (legge costituzionale n. 3 del 2001) hanno suggerito un adeguamento della disciplina in materia di spettacolo ai princìpi ispiratori di tali modifiche.
L’orientamento federalista dell’articolo 117 e il nuovo assetto dei rapporti tra Stato e regioni trovano adeguato riscontro nella formulazione con cui la proposta di legge si presenta, avendo come obiettivo la semplificazione, l’armonizzazione e la razionalizzazione del panorama legislativo dello spettacolo quale bene culturale e strumento indispensabile di consociazione civile e di affermazione dell’identità nazionale. Dopo l’emanazione della legge « madre » del 1985 (legge n. 163), istitutiva del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), provvedimento di carattere economico che rinviava a leggi « figlie », mai varate dal Parlamento, la regolamentazione dei diversi settori dello spettacolo, la presente proposta di legge rappresenta un organico e snello strumento normativo, di princìpi e di indirizzi, che pone al centro dell’attenzione non più gli operatori culturali, bensì la collettività, unica destinataria dell’intervento pubblico.
La presente proposta di legge si prefigge dunque di colmare i vuoti normativi e di armonizzare il panorama legislativo stratificatosi negli ultimi decenni, anche per corrispondere all’esigenza di definire un assetto istituzionale che dia seguito, come già detto, alla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione del 2001 e alle sollecitazioni della Corte costituzionale.
Lo spettacolo va considerato un’opportunità e una risorsa per l’economia, la coesione sociale e l’immagine del nostro Paese, un valore aggiunto di una identità, di una storia e di una tradizione da valorizzare in un contesto globalizzato sempre più omogeneizzante.
Muovendo da tali presupposti, si intendono richiamare i princìpi sanciti dalla Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell’UNESCO e resa esecutiva dalla legge n. 167 del 2007, ma anche la necessità di valorizzare il pluralismo e la libera espressione della creatività.
Una legge quadro non può che essere di princìpi, snella ed essenziale, rinviando a successive fasi l’attuazione e gli adempimenti tecnici. Tra i princìpi, si vogliono in questa sede evidenziare:
a) il prioritario interesse nazionale e una politica nazionale dello spettacolo dal vivo, con forme di intesa e di coordinamento istituzionale tra Stato, regioni, province, aree metropolitane e comuni;
b) la diffusa presenza sul territorio dello spettacolo dal vivo per favorire pari opportunità di accesso alla sua fruizione anche da parte dei meno abbienti e disagiati;
c) la promozione dei nuovi talenti e dell’innovazione artistica e imprenditoriale;
d) l’azione in favore delle strutture dello spettacolo dal vivo, essenziale momento di aggregazione sociale e di fruizione multidisciplinare della proposta;
e) la promozione dell’insegnamento delle discipline artistiche e della conoscenza dei diversi settori dello spettacolo dal vivo nell’ambito del sistema scolastico;
f) la formazione del personale artistico, tecnico e amministrativo;
g) la sensibilizzazione e la promozione del pubblico e del prodotto artistico attraverso l’editoria e gli strumenti più diffusi e moderni di comunicazione di massa;
h) la tutela sociale degli operatori del settore attraverso gli strumenti del welfare;
i) il contrasto di oligopoli e di posizioni dominanti che influenzano la libertà del mercato e la libera concorrenza;
l) la garanzia di adeguate risorse pubbliche e la promozione dell’apporto privato a sostegno delle attività del settore, salvaguardando l’efficacia e l’efficienza degli investimenti;
m) la cadenza triennale dei finanziamenti a valere sul FUS, inteso come fondo di investimento.
Individuate le competenze della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, dello Stato e del sistema delle autonomie locali, si individuano e si introducono nuovi strumenti per sostenere la riorganizzazione e lo sviluppo del settore, e in particolare ci si riferisce:
1) alla semplificazione dell’articolazione strutturale e organizzativa dello spettacolo dal vivo, con nuovi presupposti e requisiti per l’accesso all’intervento pubblico;
2) all’istituzione della banca dati professionale che censisce, in base ad autocertificazione curriculare soggetta alla verifica della pubblica amministrazione, le persone fisiche che presentano presupposti e titoli per svolgere attività manageriale artistica ed organizzativa nel settore;
3) alla funzione individuata per la Scuola superiore della pubblica amministrazione di concorrere alla formazione di manager per la gestione delle istituzioni culturali dello spettacolo;
4) alla regolamentazione dell’avvicendamento alle sovrintendenze e alle direzioni degli enti e degli organismi, attraverso pubblici bandi di concorso per titoli ed esami, al fine di favorire il ricambio delle esperienze artistiche e professionali;
5) alla disciplina della professione di agente per lo spettacolo dal vivo;
6) all’utilizzo dell’Istituto per il credito sportivo per la costituzione di un apposito fondo di garanzia destinato a ridimensionare gli effetti del Trattato di Basilea 2 e a favorire l’accesso al credito;
7) a ricondurre l’intervento della Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo-ARCUS Spa nell’ambito dei progetti sulle strutture teatrali e multimediali e per la piena fruibilità delle manifestazioni culturali da parte dei diversamente abili;
8) all’adozione della detassazione degli utili reinvestiti, cosiddetta « tax shelter », di crediti di imposta, della detassazione di entrate e proventi finalizzati alla gestione delle attività dello spettacolo dal vivo, sia per gli operatori che per gli esterni al settore;
9) all’esenzione dalle imposte degli avanzi di gestione reimpiegati;
10) ai crediti di imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore per il sostegno di nuovi autori, interpreti, musicisti, cantanti e ballerini;
11) alla semplificazione, razionalizzazione e omogeneizzazione dei trattamenti
fiscali, con estensione delle agevolazioni previste per le piccole e medie imprese;
12) alle agevolazioni fiscali in favore dei professionisti del settore per le spese di vitto e alloggio correlate allo svolgimento dell’attività.
Uno specifico richiamo è previsto al mondo del lavoro e al welfare, con misure volte a constatare l’andamento del mercato del lavoro e la valutazione delle politiche del lavoro, a subordinare il diritto alla pensione di vecchiaia, per tersicorei e ballerini al compimento del quarantatreesimo anno di età per gli uomini e del quarantesimo anno per le donne, a consentire versamenti volontari per il raggiungimento del numero minimo annuo di giornate lavorative necessarie ai fini pensionistici, ad estendere ai lavoratori del settore le tutele dell’Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Sul piano operativo, è introdotto il Consiglio dello spettacolo dal vivo, composto da ventiquattro membri, articolato in quattro comitati tecnici (musica, teatro, danza, circo e spettacolo viaggiante) espressione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell’Unione delle province d’Italia (UPI), dello Stato e delle associazioni datoriali e organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Il Consiglio svolge la propria attività in seduta plenaria e di area esprimendo pareri obbligatori e vincolanti sulla ripartizione del FUS tra settori (incluse le quote per progetti multidisciplinari, per il sostegno ai nuovi talenti – anche della musica leggera – e per l’incremento per la danza con le risorse già destinate ai corpi di ballo delle fondazioni lirico-sinfoniche che assumono piena autonomia), sull’utilizzo di risorse aggiuntive, sul riequilibrio territoriale delle attività e sulla valutazione dei progetti di attività, con l’erogazione di contributi triennali in forma convenzionata.
La parte conclusiva della presente proposta di legge è dedicata alla ricognizione generale della musica (colta ed extracolta), del teatro, della danza, del circo e dello spettacolo viaggiante, di cui sono riconosciuti, attraverso l’espressione artistica, l’insostituibile valore sociale, economico e formativo per la collettività.
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1.
(Finalità).
1. La Repubblica riconosce lo spettacolo dal vivo quale componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese, ed elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale dei cittadini.
2. In attuazione dei princìpi sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, la Repubblica pone in essere le condizioni per assicurare alla musica, al teatro, alla danza, al circo, allo spettacolo viaggiante, alle attività degli artisti di strada e alle diverse forme dello spettacolo popolare, forme di sostegno e di incentivazione tutelando il pluralismo e la libera espressione della creatività.
ART. 2.
(Oggetto e princìpi fondamentali).
1. La presente legge fissa i princìpi che sovrintendono l’azione pubblica in materia, disciplinando forme di intesa e di coordinamento istituzionale tra Stato, regioni, province, aree metropolitane e comuni per creare i presupposti di una politica nazionale dello spettacolo e per favorire la partecipazione e l’intervento sussidiario dei privati.
2. Costituiscono princìpi fondamentali:
a) il prioritario interesse nazionale dello spettacolo dal vivo;
b) la valorizzazione dello spettacolo dal vivo quale fattore di sviluppo ed elemento unificante dell’articolata identità nazionale del Paese e del suo patrimonio artistico e culturale;
c) la promozione delle sue finalità sociali anche nel conseguire l’integrazione multietnica delle culture;
d) la radicata e diffusa presenza sul territorio per favorire pari opportunità di accesso alla sua fruizione anche da parte dei meno abbienti e disagiati;
e) la promozione dei nuovi talenti e dell’innovazione artistica ed imprenditoriale, favorendo adeguati criteri formativi agli operatori del settore;
f) l’azione in favore delle strutture dello spettacolo dal vivo, essenziale momento di aggregazione sociale e di fruizione multidisciplinare della proposta;
g) la presenza della produzione nazionale all’estero anche mediante iniziative di scambi;
h) la promozione dell’insegnamento delle discipline artistiche e della conoscenza dei diversi settori dello spettacolo dal vivo nell’ambito del sistema scolastico;
i) la sensibilizzazione e la promozione del pubblico e del prodotto artistico attraverso l’editoria e gli strumenti più diffusi e moderni di comunicazione di massa;
l) l’attivazione di sinergie operative con la filiera cinematografica, con il turismo, con il patrimonio ambientale, con i beni culturali e demo-etnoantropologici per favorire la nascita di un sistema integrato di valorizzazione dell’immagine e dell’offerta culturali del Paese;
m) la tutela sociale degli operatori del settore attraverso gli strumenti del welfare;
n) la tutela e la conservazione della memoria dello spettacolo dal vivo;
o) il contrasto di oligopoli e di posizioni dominanti o pregiudizievoli del mercato e della libera concorrenza;
p) la garanzia di adeguate risorse pubbliche e la promozione dell’apporto privato a sostegno delle attività del settore, nell’ottica di salvaguardare l’efficacia e l’efficienza degli investimenti, secondo princìpi di qualità imprenditoriale ed artistica, di ricaduta sociale e di economicità.
ART. 3.
(Compiti della Conferenza unificata).
1. In attuazione delle finalità della presente legge, alla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata « Conferenza unificata », sono attribuiti i seguenti compiti:
a) esprimere i prescritti pareri sull’attività regolamentare dello Stato per i criteri e per le modalità di erogazione dei contributi a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, di seguito denominato « Fondo »;
b) definire gli strumenti di cooperazione e di solidarietà istituzionali al fine di favorire l’affermazione dell’identità culturale nazionale, regionale e delle minoranze linguistiche;
c) fissare i criteri per il coordinamento nazionale e regionale delle procedure
di definizione degli interventi, anche relativi alle iniziative direttamente assunte dagli enti locali;
d) promuovere la presenza delle attività dello spettacolo dal vivo sul tutto il territorio nazionale, perseguendo obiettivi di omogeneità della diffusione, della circolazione e della fruizione;
e) promuovere il sostegno agli autori, agli artisti esecutori e agli operatori, anche in riferimento alle iniziative giovanili, di innovazione, ricerca e sperimentazione e alle figure professionali legate allo sviluppo delle nuove tecnologie;
f) promuovere la cultura dello spettacolo dal vivo attraverso programmi specificamente
rivolti al mondo della scuola e dell’università;
g) definire gli indirizzi generali in materia di formazione del personale artistico, tecnico e amministrativo, e degli addetti ai servizi culturali delle regioni e degli enti locali;
h) definire linee di indirizzo comune per la programmazione degli interventi di costruzione, recupero, adeguamento funzionale e tecnologico, ristrutturazione e conversione di spazi, strutture ed immobili destinati o da destinare allo spettacolo dal vivo e alla multimedialità;
i) promuovere la costituzione di un archivio nazionale, in rete con gli archivi regionali laddove esistenti;
l) individuare i criteri e le modalità per verificare l’efficacia dell’intervento pubblico, sia statale che territoriale, attraverso attività di monitoraggio e di osservatorio a livello locale e nazionale, anche in collaborazione con uffici studi e banche dati di strutture private che perseguono medesime finalità.
ART. 4.
(Compiti dello Stato).
1. Nell’ambito della potestà legislativa e regolamentare ad esso spettante e in attuazione dei princìpi fondamentali di cui all’articolo 2, lo Stato provvede a:
a) regolamentare la disciplina di accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse del Fondo, che assume il carattere di fondo di investimento pluriennale, e di ulteriori risorse destinate e da destinare al settore;
b) operare, su indicazione del Consiglio dello spettacolo dal vivo di cui all’articolo 13, la ripartizione della quota parte del Fondo tra i diversi settori dello spettacolo dal vivo e delle risorse aggiuntive, incluse specifiche quote da destinare a progetti aventi valenza multidisciplinare e al sostegno di nuovi talenti, inclusi nuoviautori e cantanti di musica leggera per la tutela del patrimonio della canzone italiana;
c) promuovere e sostenere lo sviluppo e il riequilibrio territoriale delle attività dello spettacolo dal vivo;
d) favorire la diffusione dello spettacolo dal vivo a livello europeo e internazionale, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio per un’effettiva integrazione culturale tra i Paesi dell’Unione europea e del bacino del Mediterraneo;
e) promuovere l’insegnamento della musica, nell’aspetto storico, di educazione all’ascolto e della pratica strumentale e corale, della storia del teatro e delle tecniche di recitazione, della storia della danza e della pratica coreutica e della tradizione circense;
f) sostenere l’alta formazione nelle discipline dello spettacolo dal vivo, con particolare riferimento ai conservatori di musica, alle accademie delle belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche
e alle accademie nazionali d’arte drammatica
e di danza;
g) predisporre, verificare e aggiornare
la banca dati professionale del settore
di cui all’articolo 8;
h) favorire un’adeguata politica di
accesso al credito, anche avvalendosi dell’Istituto
per il credito sportivo, ai sensi
dell’articolo 4, comma 14, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, per la costituzione
di un apposito fondo di garanzia;
i) sottoscrivere protocolli d’intesa con
l’emittenza radiotelevisiva, in chiaro, criptata
e in streaming, per destinare consoni
spazi di programmazione alle produzioni
italiane ed europee dello spettacolo dal
vivo e per riservare momenti di informazione
specializzata al pubblico. Specifici
obblighi di informazione, promozione e
programmazione sono previsti dal contratto
di servizio tra lo Stato e la società
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo,
che può procedere alla costituzione
di una specifica società per la promozione
e la coproduzione di spettacolo
dal vivo e utilizzare le società esistenti per
la diffusione del prodotto italiano all’estero;
l) assicurare la conservazione del
patrimonio artistico e promuovere la diffusione
del repertorio classico del teatro
greco e romano;
m) vigilare, attraverso le autorità
preposte, sulla sussistenza delle condizioni
per un corretto sviluppo del mercato dello
spettacolo dal vivo, rimuovendo ogni situazione,
potenziale e reale, che sia di
turbativa della concorrenza e del pluralismo
culturali.
2. L’azione della pubblica amministrazione
è improntata a tempestività, certezza
e oggettività della normativa regolamentare
nonché alla trasparenza dei criteri di
quantificazione, erogazione e verifica degli
esiti del sostegno pubblico.
ART. 5.
(Compiti delle regioni, delle aree metropolitane,
delle province e dei comuni).
1. Nell’ambito delle specifiche prerogative
istituzionali, le regioni, le aree metropolitane,
le province e i comuni, in ossequio
ai princìpi di sussidiarietà, adeguatezza,
prossimità ed efficacia, concorrono
all’attuazione dei princìpi fondamentali di
cui alla presente legge, e in particolare:
a) promuovono e sostengono le attività
dello spettacolo dal vivo, in ogni
genere e manifestazione, favorendone il
consolidamento del rapporto con il territorio
con criteri di trasparenza ed equità
nelle procedure e nelle decisioni secondo i princìpi di cui alla presente legge; le
iniziative direttamente assunte e partecipate
dalle regioni e dagli enti locali, che
rispondono ai citati criteri, concorrono a
sostenere lo sviluppo complessivo del settore
senza precostituire oggettive limitazioni
della libera concorrenza del mercato;
b) valorizzano la cultura della storia,
delle tradizioni regionali e delle lingue
locali attraverso progetti finalizzati all’integrazione
comunitaria dello spettacolo
dal vivo e iniziative per il dialogo culturale
tra i popoli;
c) favoriscono il sostegno di nuovi
talenti e il rinnovamento della scena artistica
in concorso con lo Stato;
d) curano la formazione, l’aggiornamento
e la creazione di nuovi profili
professionali, secondo presupposti e criteri
predeterminati per l’attività formativa di
scuole e di organismi operanti nel settore,
definiti dalla Conferenza unificata, e assicurano
l’alto livello di qualificazione professionale
e di specializzazione degli operatori
del settore e degli addetti della
pubblica amministrazione, con il coinvolgimento
di poli formativi, università ed
enti competenti;
e) svolgono, in collaborazione con
l’Ente nazionale di previdenza e di assistenza
per i lavoratori dello spettacolo e
dello sport prefessionistico (ENPALS) e
con la borsa « Listaspettacolo.it », di cui
all’articolo 11, comma 1, il periodico censimento
della domanda e dell’offerta di
lavoro e delle potenzialità del mondo del
lavoro di assorbire nuova occupazione;
f) promuovono il turismo culturale,
compartecipando all’effettivo coordinamento
delle strategie di promozione territoriali
a livello nazionale e internazionale,
di informazione all’estero e di sostegno
alla commercializzazione dei prodotti
turistici italiani e delle produzioni di qualità
dello spettacolo dal vivo, come prefissate
nelle sedi di concertazione competenti;
g) individuano le aree comprensoriali
in cui promuovere la costruzione, il restauro, l’adeguamento e la qualificazione
di sedi polivalenti dello spettacolo dal vivo;
h) concorrono alla tutela del patrimonio
dello spettacolo dal vivo attraverso
progetti di catalogazione e di conservazione
audiovisivi in rete con l’archivio
nazionale;
i) effettuano il rilascio di autorizzazioni
all’installazione e all’esercizio di circhi,
parchi di divertimento e spettacoli
viaggianti, predisponendo periodicamente
l’elenco delle aree disponibili a ospitare
tali attività, e regolamentano le concessioni
stesse;
l) promuovono l’istituzione di fondi
di garanzia per agevolare l’accesso al credito;
m) verificano l’efficacia dell’intervento
pubblico sul territorio rispetto ai
risultati conseguiti, anche attraverso attività
di osservatorio e di monitoraggio in
collegamento con l’attività di osservatorio
dello Stato.
CAPO II
DELEGHE LEGISLATIVE
ART. 6.
(Deleghe al Governo
per il riordino del settore).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge e con le
modalità espressamente previste e disciplinate
per legge, il Governo, d’intesa con
la Conferenza unificata, provvede ad adottare
uno o più decreti legislativi recanti
norme per la rideterminazione dei soggetti
dello spettacolo dal vivo, delle loro finalità
e dei criteri di intervento pubblico e di
misure correlate.
2. Nell’esercizio della delega di cui al
comma 1, il Governo si attiene ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) semplificazione dell’articolazione
strutturale e organizzativa dello spettacolo
dal vivo;
b) adozione di forme giuridiche e di
modalità operative volte a garantire l’autonomia
artistica, l’economicità e l’efficienza
delle attività gestionali, individuando
nuovi presupposti e requisiti per
l’accesso all’intervento pubblico;
c) regolamentazione dell’avvicendamento
alle direzioni degli enti e degli
organismi, attraverso pubblici bandi di
concorso per titoli ed esami, al fine di
favorire il ricambio delle esperienze artistiche
e professionali;
d) dismissione per l’Ente teatrale italiano
dei teatri e attribuzione delle funzioni
di archivio nazionale, attraverso la
costituzione di una videoteca e di una
biblioteca dello spettacolo dal vivo, in rete
con analoghe strutture presenti sul territorio
nazionale, e di promozione e diffusione
del teatro antico già affidata alla
Fondazione Istituto nazionale del dramma
antico (INDA), cui competono la realizzazione
degli spettacoli nel sito di Siracusa
e il rapporto con il mondo della scuola;
e) individuazione e razionalizzazione
dell’uso di risorse aggiuntive all’investimento
operato attraverso il Fondo;
f) introduzione di adeguate tutele
sociali e di idonee forme contrattuali correlate
all’atipicità dei lavoratori dello spettacolo
dal vivo;
g) riconduzione dell’attività della Società
italiana degli autori ed editori (SIAE)
alle competenze esclusivamente collegabili
alla tutela del diritto d’autore, con preclusione
di funzioni in ambiti non direttamente
pertinenti alla propria finalità
istituzionale.
3. Secondo i termini, le modalità e le
procedure indicati al comma 1, sono stabilite
norme di riordino delle fondazioni
lirico-sinfoniche ispirate ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) voto ponderato per i soci nel
consiglio di amministrazione e presidenza
spettante all’azionista di maggioranza;
b) sovrintendente nominato dal consiglio
di amministrazione su proposta del
socio di maggioranza, con funzioni di
pianificazione, organizzazione e gestione
della struttura e responsabilità di bilancio;
c) direttore artistico nominato dal
consiglio di amministrazione, responsabile
della linea artistica e della definizione dei
progetti, di concerto, per la parte economica
e gestionale, con il sovrintendente;
d) commissariamento delle fondazioni
lirico-sinfoniche in assenza, entro
ventiquattro mesi, del pareggio di bilancio;
e) graduale revisione delle forme
contrattuali, ispirate a criteri di maggiore
flessibilità;
f) internalizzazione delle attività operative
affidate all’esterno;
g) costituzione di una conferenza di
servizi per la condivisione di informazioni
e di materiali utili per l’ottimizzazione
degli investimenti e per il coordinamento
e la promozione dell’attività a livello nazionale
ed internazionale;
h) autonomia giuridica, organizzativa
ed economica dei corpi di ballo già appartenenti
alle fondazioni lirico-sinfoniche,
con la compartecipazione delle regioni
e degli enti locali, cui destinare una
quota delle risorse del Fondo nell’ambito
delle risorse destinate alla danza;
i) prolungamento delle stagioni, promuovendo
l’attività di nuovi cantanti lirici,
compagnie, orchestre e cori giovanili, concertistica,
danza e contaminazioni con la
musica extracolta, pienamente accessibile
al pubblico di ogni fascia di reddito;
l) realizzazione di tournée sul territorio
regionale, nazionale, europeo ed internazionale,
attraverso progetti di coproduzione
con istituzioni musicali italiane e
analoghi soggetti stranieri;
m) intervento economico dello Stato
riferito al progetto artistico e ai costi
connessi, con esclusione dei costi fissi di
gestione a carico della regione e degli enti
n) quantificazione dell’intervento
dello Stato prioritariamente rapportato al
numero delle produzioni, al pubblico pagante,
al numero di repliche assicurato,
alla presenza di interpreti italiani, alla
capacità di avviamento professionale artistico
e tecnico e di rinnovamento della
scena artistica, all’attività svolta in coproduzione,
alla capacità innovativa del progetto
di ampliare la diffusione della lirica
sul territorio cittadino, regionale, nazionale
e internazionale e di rivolgersi alle
scuole, ai giovani e agli anziani, nonché
alla sana gestione economica.
4. L’attività itinerante dello spettacolo
dal vivo non è soggetta alle disposizioni del
Ministero dei trasporti sulle direttive e sul
calendario per le limitazioni alla circolazione
stradale fuori dai centri abitati.
ART. 7.
(Deleghe al Governo in materia fiscale).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge e con le
modalità espressamente previste e disciplinate
per legge, il Governo, d’intesa con
la Conferenza unificata, provvede ad adottare
uno o più decreti legislativi recanti
norme di agevolazione e di incentivazione
fiscali per l’economia del settore dello
spettacolo dal vivo.
2. Nell’esercizio della delega di cui al
comma 1, il Governo si attiene ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) estensione delle agevolazioni previste
per le piccole e medie imprese;
b) adozione della detassazione degli
utili reinvestiti, di crediti di imposta, della
detassazione di entrate e di proventi finalizzati
alla gestione delle attività dello
spettacolo dal vivo, sia per gli operatori
che per gli esterni al settore;
c) introduzione della pubblicità indiretta;
d) esenzione dalle imposte degli
avanzi di gestione impiegati per l’ammortamento di perdite pregresse e per le
attività di formazione o reinvestiti nel
recupero, ripristino o ammodernamento di
locali adibiti o da adibire ad attività di
spettacolo dal vivo;
e) definizione di crediti di imposta
per gli investimenti effettuati dalle imprese
del settore per il sostegno di nuovi autori,
interpreti, musicisti, cantanti e ballerini;
f) individuazione di interventi di agevolazione
fiscale in favore dei professionisti
del settore per le spese di vitto e
alloggio correlate allo svolgimento di attività
di spettacolo dal vivo;
g) ampliamento del limite di deducibilità
sia dal reddito imponibile delle persone
fisiche, sia dal reddito delle società
delle erogazioni liberali in denaro;
h) riduzione dell’aliquota dell’imposta
sul valore aggiunto (lVA) al 4 per cento
e armonizzazione del regime dell’IVA agevolato
ai servizi e alle attività strettamente
connessi e strumentali.
3. Alle attività teatrali non si applicano
le ritenute di cui all’articolo 28, secondo
comma, e all’articolo 29, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
4. Alle fondazioni e alle associazioni
con personalità giuridica finanziate dal
Fondo si applica il regime di esenzione
fiscale dell’imposta sul reddito delle società
(IRES) già operante per le fondazioni
lirico-sinfoniche ai sensi dell’articolo 25,
comma 5, del decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 367.
CAPO III
INTERVENTI DI RIFORMA
ART. 8.
(Banca dati professionale).
1. Presso la Direzione generale per lo
spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali, in collaborazione con
l’ENPALS e con la borsa « Listaspettacolo.
it » di cui all’articolo 11, comma 1, è
istituita una banca dati professionale in
cui sono censite in base ad autocertificazione
curriculare soggetta alla verifica
della pubblica amministrazione, le persone
fisiche che presentano presupposti e titoli
per svolgere attività manageriale artistica
ed economica nel settore, inclusi i promotori
della musica leggera e le persone
giuridiche che svolgono attività di spettacolo
viaggiante e di gestione di parchi di
divertimento.
2. Il Ministro per i beni e le attività
culturali, acquisito il parere del Consiglio
dello spettacolo dal vivo di cui all’articolo
13, provvede, con proprio decreto da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, alla determinazione
dei presupposti, delle condizioni
soggettive e oggettive nonché dei titoli
necessari per l’inserimento nella banca
dati.
3. La registrazione nella banca dati
costituisce titolo esclusivo per rivestire il
ruolo di direttore generale, direttore artistico
e direttore organizzativo nelle fondazioni
lirico-sinfoniche, nei teatri di tradizioni,
nelle istituzioni concertistico-orchestrali,
nei teatri stabili e nei soggetti
stabili della danza, negli organismi di
promozione e di formazione del pubblico,
nei teatri municipali, nelle rassegne e nei
festival, nell’Ente teatrale italiano, nella
fondazione La Biennale di Venezia e nella
Fondazione INDA, nonché per svolgere
attività di organizzatore di compagnia e di
promotore in imprese che operano nella
musica leggera con il sostegno diretto o
indiretto dello Stato.
4. La Scuola superiore della pubblica
amministrazione concorre alla formazione
di manager per la gestione delle istituzioni
culturali dello spettacolo e per gli addetti
ai servizi culturali di regioni e di enti
locali, secondo modalità fissate dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri per la
definizione di un indirizzo di studi specifico;
il relativo provvedimento è adottato
entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
ART. 9.
(Disciplina della professione di agente per lo spettacolo dal vivo).
1. È riconosciuta e disciplinata la figura
di agente di spettacolo quale soggetto
che, in forza di un contratto scritto di
procura, rappresenta artisti, esecutori e
interpreti, nei confronti di terzi, allo scopo
di:
a) promuovere, trattare e definire i
programmi delle prestazioni, i luoghi, le
date e le clausole contrattuali;
b) sottoscrivere i contratti che regolano
le prestazioni in nome e per conto
dell’artista in base ad esplicito mandato;
c) provvedere alla consulenza per gli
adempimenti di legge, anche di natura
previdenziale e assistenziale, relativi o
conseguenti al contratto di prestazione
artistica;
d) ricevere comunicazioni che riguardano
prestazioni artistiche e provvedere a
quanto necessario per la gestione degli
affari inerenti l’attività professionale dell’artista.
2. Entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono istituiti,
presso il Ministero per i beni e le attività
culturali, un registro degli agenti dello
spettacolo dal vivo e la commissione deputata
alla tenuta del registro, alla verifica
dei requisiti di ammissione e di cancellazione,
alla vigilanza sull’attività degli
iscritti, previa definizione dei princìpi del
codice deontologico espressamente predisposto,
e all’erogazione delle sanzioni a
carico di coloro che esercitano tale attività
senza la necessaria iscrizione o violando il
codice deontologico.
3. La commissione di cui al comma 2,
la cui attività è disciplinata con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali,
dura in carica due anni, non rinnovabili,
ed è composta da un rappresentante del
Ministero per i beni e le attività culturali,
da un rappresentante del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, da un
rappresentante designato dalla Conferenza
unificata e da due rappresentanti degli
agenti, su indicazione delle organizzazioni
di categoria maggiormente rappresentative
a livello nazionale.
4. Per l’esercizio della professione di
agente per lo spettacolo dal vivo è obbligatoria
l’iscrizione al registro di cui al
comma 2.
5. Al fine di evitare la creazione di
cartelli e di iniziative monopolistici od
oligopolistici, la commissione di cui al
comma 2 provvede a definire il numero
massimo di artisti rappresentabili da ciascun
agente.
ART. 10.
(Concorrenza e mercato).
1. Al fine di salvaguardare la libertà
dell’espressione artistica in tutti i suoi
generi e manifestazioni e di promuovere
pari opportunità per le attività e per i
fruitori di accesso al mercato, l’Autorità
garante della concorrenza e del mercato,
nell’ambito delle prerogative e degli strumenti
di cui alla legge 10 ottobre 1990,
n. 287, e successive modificazioni, svolge
con la competente Direzione industria e
servizi, le seguenti funzioni:
a) vigilare sulle attività dello spettacolo
dal vivo e sugli interventi e le iniziative
direttamente promossi dalle regioni e
dagli enti locali che possono configurare
intese restrittive della concorrenza, abusi
di posizioni dominanti o concentrazioni
che eliminano o riducono in misura sostanziale
e duratura la concorrenza nel
settore e la competizione con pari opportunità;
b) tutelare i consumatori, favorendo
il contenimento dei prezzi e il miglioramento
della qualità dell’offerta derivante
dalla libera concorrenza.
ART. 11.
(Interventi in materia di collocamento al lavoro e di welfare).
1. La rapida iscrizione dei lavoratori
dello spettacolo e l’incontro con gli operatori
del settore sono assicurati dalla
borsa « Listaspettacolo.it » istituita presso
il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale – Collocamento nazionale lavoratori
dello spettacolo, in coordinamento con
la borsa continua nazionale del lavoro
prevista dall’articolo 15 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276. Al fine
di constatare l’andamento del mercato del
lavoro nel settore, alla medesima lista
sono altresì attribuite competenze finalizzate
al monitoraggio statistico e alla valutazione
delle politiche del lavoro.
2. Per gli appartenenti alle categorie
dei tersicorei e dei ballerini già iscritti
all’ENPALS alla data del 31 dicembre
1995, il diritto alla pensione di vecchiaia è
subordinato al compimento del quarantatreesimo
anno di età per gli uomini e del
quarantesimo anno di età per le donne.
3. Per tutti i lavoratori artistici e tecnici
dello spettacolo dal vivo è prevista la
possibilità di effettuare versamenti volontari
per il raggiungimento del numero
minimo annuo di giornate lavorative necessarie
ai fini pensionistici; è altresì facoltà
dei medesimi lavoratori di operare il
ricongiungimento dei contributi versati, ai
fini pensionistici, all’ENPALS e all’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS).
4. Ai lavoratori dello spettacolo dal
vivo che, in modo permanente o avventizio,
prestano opera retribuita alle dipendenze
e sotto la direzione altrui, sono
applicate le tutele dell’INAIL in tema di
infortuni sul lavoro.
ART. 12.
(ARCUS Spa).
1. La Società per lo sviluppo dell’arte,
della cultura e dello spettacolo - ARCUS
Spa, costituita ai sensi dell’articolo 10 della
legge 8 ottobre 1997, n. 352, e successive
modificazioni, interviene nell’ambito del
settore dello spettacolo dal vivo esclusivamente
compartecipando a rilevanti progetti
strutturali di costruzione, recupero,
conversione, ammodernamento e adeguamento
tecnologico e funzionale di immobili
già adibiti o da adibire ad attività
polivalente dello spettacolo, o partecipando
a iniziative tese a rendere pienamente
fruibili le manifestazioni culturali
da parte dei diversamente abili.
ART. 13.
(Consiglio dello spettacolo dal vivo).
1. È istituito il Consiglio dello spettacolo
dal vivo, di seguito denominato « Consiglio
», presieduto dal Ministro per i beni
e le attività culturali ed articolato in
quattro comitati tecnici, rispettivamente
per la musica, il teatro, la danza, il circo
e lo spettacolo popolare, per un numero
complessivo di ventiquattro membri.
2. I membri del Consiglio sono designati
nel numero di:
a) quattro dalla Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome;
b) quattro dall’Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI);
c) quattro dall’Unione delle province
d’Italia (UPI);
d) quattro dal Ministro per i beni e
le attività culturali;
e) quattro dalle associazioni datoriali
del settore dello spettacolo dal vivo maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
f) quattro dalle associazioni sindacali
dei lavoratori del settore dello spettacolo
dal vivo maggiormente rappresentative a
livello nazionale.
3. I componenti del Consiglio restano
in carica due anni, con mandato rinnovabile
consecutivamente una sola volta, e
sono scelti tra esperti di comprovate e
specifiche competenze professionali artistiche,
organizzative e manageriali nel settore,
ed esperti di bilancio che non versano
in situazioni di incompatibilità diretta
o indiretta in rapporto alla contribuzione
pubblica.
4. La nomina dei componenti del Consiglio
è disposta, entro due mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, che ne disciplina altresì
l’organizzazione e il funzionamento. Con
successivo decreto dello stesso Ministro, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono stabiliti i compensi
spettanti ai predetti componenti.
5. Il Consiglio svolge la propria attività
in seduta plenaria e di area esprimendo
pareri obbligatori e vincolanti al
Ministro per i beni e le attività culturali.
Partecipa ai lavori, senza diritto di voto,
il direttore generale per lo spettacolo dal
vivo del Ministero per i beni e le attività
culturali.
6. Il Consiglio, in seduta plenaria,
esprime indicazioni su:
a) la ripartizione della quota parte
del Fondo per ogni settore di intervento di
cui al comma 1;
b) le proposte di utilizzo di risorse
aggiuntive;
c) le proposte per lo sviluppo e per
il riequilibrio territoriale delle attività
dello spettacolo dal vivo sul territorio;
d) l’esame di questioni di rilievo
generale interessanti lo spettacolo dal vivo
e di temi prospettati dal Ministro per i
beni e le attività culturali, dalle regioni,
dall’ANCI, dall’UPI, nonché dalle associazioni
datoriali e sindacali operanti nel
settore.
7. I comitati tecnici di cui al comma 1,
composti da sei membri scelti proporzionalmente rispetto alle istituzioni che li hanno designati e alle materie di competenza, esprimono indicazioni su:
a) il riparto delle risorse all’interno
del settore di riferimento:
b) la valutazione preventiva e consuntiva
dei progetti di attività, con erogazione
di contributi triennali in forma convenzionata;
c) l’esame di specifiche questioni inerenti
il settore di riferimento.
8. I comitati tecnici sono presieduti dal
membro designato dal Ministro per i beni
e le attività culturali, di cui al comma 2,
lettera
d), e deliberano a maggioranza dei
presenti; in caso di parità prevale il voto
del presidente. I comitati tecnici si avvalgono
della consulenza amministrativa del
direttore generale per lo spettacolo dal
vivo del Ministero per i beni e le attività
culturali.
9. All’atto d’insediamento del Consiglio
sono soppresse la Consulta per lo spettacolo
e le commissioni consultive per lo
spettacolo dal vivo previste dagli articoli 1
e 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 89.
CAPO IV
ATTIVITÀ SETTORIALI
ART. 14.
(Attività musicali).
1. La musica, quale mezzo di espressione
artistica e di promozione culturale,
costituisce aspetto fondamentale della cultura
e insostituibile valore sociale, economico
e formativo della collettivita`.
2. La Repubblica tutela e valorizza le
attivita` musicali di livello professionale in
tutti i loro generi e manifestazioni, favorisce
la formazione dei patrimoni delle
istituzioni e ne valorizza lo sviluppo in
riferimento alle forme produttive, di pro-
mozione, di coordinamento e di ricerca
che, con carattere di continuità, promuovono:
a) la conservazione del patrimonio
storico della musica di tutti i generi, degli
archivi delle istituzioni, nonche´ la raccolta
e la diffusione di documenti e di statistiche
di interesse musicale;
b) la tutela del repertorio classico e la
produzione contemporanea di nuovi autori,
con la promozione di interpreti e di
esecutori nazionali;
c) la sperimentazione e la ricerca di
nuovi linguaggi musicali;
d) la diffusione della cultura musicale
sull’intero territorio nazionale attraverso
la distribuzione di opere e la realizzazione
di concerti, nonche´ la promozione e la
formazione del pubblico, in particolare
giovanile, avvalendosi, d’intesa con le
scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
musicali finanziate dallo Stato;
e) la realizzazione di eventi e di
manifestazioni a carattere di festival, rassegne
e premi per il confronto tra le
diverse espressioni e tendenze artistiche
italiane e straniere;
f) la formazione, lo studio e il perfezionamento
dello strumento musicale,
del canto e della composizione, anche
attraverso forme di collaborazione con le
istituzioni scolastiche e universitarie, nonche
´ la realizzazione di corsi e di concorsi
di alta qualificazione professionale;
g) l’attività di complessi musicali;
h) la diffusione all’estero della produzione
musicale nazionale e la promozione
della musica, dei compositori e degli
interpreti musicali qualificati, anche attraverso
programmi pluriennali organici;
i) la diffusione della musica leggera,
popolare e per le immagini quale importante
forma espressiva contemporanea e
patrimonio artistico-culturale di rilevante
interesse sociale.
ART. 15.
(Attivita` teatrali).
1. Il teatro, quale mezzo di espressione
artistica e di promozione culturale, costituisce
aspetto fondamentale della cultura e
insostituibile valore sociale, economico e
formativo della collettivita`.
2. La Repubblica tutela e valorizza le
attivita` teatrali professionali e ne promuove
lo sviluppo, senza distinzione di
generi, con riferimento alle forme produttive,
distributive, di promozione e di ricerca
che, con carattere di continuita` ,
promuovono:
a) un rapporto di stabilita` tra un
complesso organizzato di artisti, tecnici e
amministratori e la collettivita` di un territorio
per realizzare un progetto integrato
di produzione, promozione e ospitalita`;
b) la tradizione, l’innovazione, la
drammaturgia contemporanea, il teatro
per l’infanzia e le nuove generazioni, il
teatro di figura e di strada;
c) un itinerario geografico che valorizzi
l’incontro tra domanda e offerta
teatrale, con particolare riguardo alle aree
del Paese meno servite, in un’ottica di
equilibrio, omogeneita` e pari opportunita`
per la collettivita` nella fruizione di un
servizio culturale;
d) una qualificata azione di distribuzione
dello spettacolo, di promozione e di
formazione del pubblico, in particolare
giovanile, teso a diffondere la cultura teatrale;
e) la formazione, la qualificazione e
l’aggiornamento professionali del personale
artistico, tecnico e amministrativo,
nonche´ l’impiego di nuove tecnologie;
f) la realizzazione di eventi e di
manifestazioni a carattere di festival e di
rassegna per il confronto tra le diverse
espressioni e tendenze artistiche italiane e
straniere;
g) la diffusione della presenza del
teatro italiano all’estero.
ART. 16.
(Attivita` di danza).
1. La danza, quale mezzo di espressione
artistica e di promozione culturale,
costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni,
aspetto fondamentale della cultura
e insostituibile valore sociale, economico
e formativo della collettivita`.
2. La Repubblica favorisce lo sviluppo
delle attivita` professionali di danza che,
con carattere di continuita` , promuovono:
a) un rapporto permanente tra un
complesso organizzato di artisti, tecnici e
amministratori e la collettivita` di un territorio
per realizzare un progetto integrato
di produzione, promozione e ospitalita` di
particolare valenza culturale e con significativa
attenzione alla tradizione della
danza;
b) la danza classica e contemporanea,
la sperimentazione e la ricerca della nuova
espressivita` coreutica e l’integrazione delle
arti sceniche;
c) un itinerario geografico che valorizzi
l’incontro tra domanda e offerta della
danza, anche con particolare riguardo alle
aree del Paese meno servite, in un’ottica di
equilibrio, omogeneita` e pari opportunita`
per la collettivita` nella fruizione di un
servizio culturale;
d) una qualificata azione di distribuzione
della danza e di promozione e di
formazione del pubblico, in particolare giovanile,
volta a diffondere, quale servizio
sociale, la cultura della danza e a sostenere
l’attivita` produttiva;
e) la formazione, la qualificazione e
l’aggiornamento professionali del personale
artistico, tecnico e amministrativo,
con estensione alle scuole di danza iscritte
alla Federazione italiana attività di danza
(Federdanza) dei benefìci fiscali previsti
per gli enti riconosciuti dal Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI);
f) la realizzazione di eventi e di
manifestazioni a carattere di festival e di
rassegna per il confronto tra le diverse
espressioni e tendenze artistiche italiane e
straniere;
g) la diffusione della presenza della
danza italiana all’estero.
3. L’insegnamento della danza, limitatamente
ad allievi di età inferiore a quattordici
anni, è riservato a chi è in possesso
di specifico titolo di studio o di adeguato
titolo professionale.
4. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, da adottare entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, di concerto con il Ministro per
i beni e le attività culturali e acquisito il
parere dell’Accademia nazionale di danza,
sono fissati i requisiti indispensabili, i
titoli e le modalità dell’eventuale esame
necessari per l’abilitazione all’insegnamento
della danza.
ART. 17.
(Circhi, spettacolo viaggiante, artisti
di strada e spettacolo popolare).
1. La Repubblica promuove la tutela
della tradizione circense, degli spettacoli
viaggianti, degli artisti di strada e dello
spettacolo popolare, riconoscendone il valore
sociale e culturale.
2. La Repubblica, in attuazione di
quanto disposto al comma 1, valorizza le
attivita` di cui al medesimo comma nelle
diverse tradizioni ed esperienze e ne sostiene
lo sviluppo attraverso:
a) la produzione di spettacoli di significativo
valore artistico e impegno organizzativo,
realizzati da persone giuridiche di
diritto privato caratterizzate da un complesso
organizzato di artisti, con un itinerario
geografico che valorizzi l’incontro tra
domanda e offerta, anche con particolare
riguardo alle aree del Paese meno servite, in
un’ottica di equilibrio, omogeneita` e pari opportunita` per la collettivita` nella fruizione
di un servizio culturale;
b) iniziative promozionali, quali festival
nazionali e internazionali e attivita`
editoriali;
c) iniziative di consolidamento e di
sviluppo dell’arte di strada e della tradizione
circense e popolare mediante
un’opera di assistenza, formazione, addestramento
e aggiornamento professionali;
d) la diffusione della presenza delle
attività di cui al presente comma all’estero;
e) il parziale risarcimento dei danni
conseguenti a eventi fortuiti occorsi in
Italia e all’estero;
f) l’acquisto di nuovi impianti, macchinari,
attrezzature e beni strumentali;
g) la ristrutturazione di aree attrezzate.
3. La Repubblica sostiene lo sviluppo e
la qualificazione dell’industria dello spettacolo
viaggiante anche attraverso l’istituzione
di appositi registri per l’attestazione
del possesso dei necessari requisiti tecnico-
professionali per lo svolgimento di tale
attività.
4. Alle esibizioni degli artisti di strada
non si applicano le disposizioni vigenti
in materia di tassa per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche e di commercio
ambulante.
ART. 18.
(Attività delle Accademie nazionali d’arte
drammatica e di danza).
1. L’Accademia nazionale d’arte drammatica
Silvio D’Amico e l’Accademia nazionale
di danza assicurano ai propri
allievi adeguati criteri di attività formativa
e di ricerca didattica, realizzando progetti
in collaborazione con istituzioni estere
volti a favorire gli scambi internazionali,
l’alta formazione professionale e il conseguente
ed effettivo inserimento nel mondo
del lavoro italiano ed europeo.
2. Qualora risulti utile al percorso
didattico e a specifiche esigenze sinergiche
manifestate da regioni ed enti locali, le
Accademie di cui al comma 1 possono
temporaneamente attivare sul territorio
sedi decentrate della propria attività. |